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Maternità e paternità

La tutela della maternità è regolamentata dal D.Lgs. del 26.3.2001, n. 151: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, e sue successive modifiche e integrazioni.

Il T.U. riordina, in un unico provvedimento, tutta la normativa non solo con riferimento alle lavoratrici e lavoratori dipendenti (apprendista, operaia/o, impiegata/o, dirigente), ma anche alle lavoratrici autonome, libere professioniste, lavoratrici parasubordinate, le madri non lavoratrici in presenza di determinati requisiti reddituali ed altre indicate dalla legge. E’ prevista la cura dei figli da parte di ambedue i genitori fino all’ottavo anno di vita del bambino, con l’attribuzione di diritti non solo alla madre ma anche al padre lavoratore.

Dal 1° gennaio 2009 le lavoratrici e i lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli enti locali, privatizzate e a capitale misto conseguono dall’Inps le prestazioni di maternità, secondo i criteri e le modalità vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato.

 

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Riposi giornalieri della lavoratrice madre. Interpello Ministero del lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 23 del 24/09/2015, risponde ad un quesito in merito alla corretta interpretazione dell’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 sui riposi giornalieri per la lavoratrice madre durante il primo anno di vita del bambino. In particolare viene chiesto se, nelle ipotesi in cui la lavoratrice madre non intenda usufruire, spontaneamente e per proprie esigenze, dei permessi già richiesti al datore di lavoro, possa trovare o meno applicazione nei confronti di quest’ultimo la sanzione prevista dall’art. 46 del medesimo decreto legislativo.

Il Ministero precisa che, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di astensione obbligatoria per maternità, la lavoratrice madre può scegliere se esercitare o meno il proprio diritto di fruire dei riposi giornalieri. Nel caso decida di esercitare il diritto e il datore di lavoro non le consenta il godimento dei periodi di riposo troverà applicazione la sanzione amministrativa stabilita dall’art. 46.

“Diversamente, - si legge nella nota del Ministero - qualora la lavoratrice madre presenti una preventiva richiesta al datore di lavoro per il godimento dei permessi giornalieri e successivamente, in modo spontaneo e per proprie esigenze non usufruisca degli stessi per alcune giornate, non sembra ravvisabile la violazione dell’art. 39 e di conseguenza non potrà trovare applicazione la misura sanzionatoria ad essa collegata.

Resta ferma la possibilità, da parte degli organi di vigilanza, di effettuare eventuali verifiche in ordine alla spontaneità della rinuncia della lavoratrice circa il godimento dei permessi in questione. Al riguardo appare pertanto opportuno che la suddetta rinuncia sia giustificata da ragioni che rispondano in modo inequivocabile ad un interesse della lavoratrice (ad es. frequenza di un corso di formazione, impossibilità di rientrare in casa in ragione di uno sciopero dei mezzi pubblici ecc.)”.

Il nuovo congedo parentale. Presentazione delle domande
L’Inps con circolare n. 139 del 17/7/2015 e con due precedenti messaggi fornisce indicazioni e modalità di presentazione delle domande del nuovo congedo parentale introdotte dal D.Lgs. n. 8072015, entrato in vigore il 25 giugno 2015 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U.). leggi


Procedura on line per l’istanza di congedo parentale ad ore

E' aperta la procedura on line per consentire al genitore lavoratore dipendente l’invio della domanda per la fruizione su base oraria del congedo parentale.
Tale modalità di fruizione si aggiunge a quella mensile e giornaliera.

Il genitore ha l’onere di comunicare al datore di lavoro la fruizione del congedo parentale con due giorni di preavviso indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo.
Restano invariate le modalità di invio della domanda mediante uno dei seguenti canali: WEB, Contact Center Integrato, Patronati.

Con la circolare n. 152 del 18 agosto 2015 vengono fornite indicazioni sui criteri di fruizione, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria, e tutte le istruzioni operative per la presentazione della relativa domanda.